Tatuatori e impianti elettrici

Di uno scrittore di uomini misteriosi
Last updated 10 maggio 2024
Tatuatori e impianti elettrici
Tatuatori locali estetici per tatuaggi e impianti elettrici
L'esercizio dell'attività di estetista ha trovato la propria regolamentazione quadro con la Legge n. 1 del 1990. Con questo provvedimento ne sono stati, infatti, fissati i requisiti, l'ambito e le modalità di svolgimento. La legge in questione, oltre a definire l'attività di estetista, fissa i parametri necessari per la qualificazione professionale, stabilisce le modalità di esercizio e affida alle Regione il compito di emanare norme di programmazione relative all'esercizio dell'attività in questione e di dettare disposizioni ai Comuni per l'adozione dei regolamenti attuativi della legge stessa. Tale disposizione legislativa ha trovato piena applicazione solo dopo quattro anni. Con l'emanazione del Decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato del 21 marzo 1994, n. 352 ha dettato le norme regolamentari per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame, al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista. Infatti, tra l'altro gli impone di superare un esame per svolgere tale professione, perché ritenuta pericolosa per i clienti. La legge 1/90 elenca in "allegato A" gli strumenti (elettromeccanici) per uso estetico. Tale elenco è stato aggiornato dal DM 12/5/2011 n. 11 O il quale è stato però successivamente oggetto della sentenza 1417/2014 del Consiglio di Stato, perché proibiva o limitava l ' impiego di alcuni apparecchi per uso estetico senza motivata giustificazione. Il 28/12/2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DM 15/10/2015 n. 206, il quale ha ripristinato gli apparecchi contestati, a partire dal 12 gennaio 2016. Quanto sopra ha impatto con gli adempimenti previsti dal DM 37/08 (obbligo di progetto) e DPR 462/01 (periodicità delle verifiche di messa a terra). Infatti, come sappiamo, i locali estetici sono considerati Locali ad uso medico di Gruppo 1, ovvero "locali ad uso medico nei quali le parti applicate degli apparecchi elettromedicali sono connesse al paziente in modo non invasivo (esternamente) oppure in modo invasivo ma non nella zona cardiaca". Ora, tra gli apparecchi elettromeccanici da estetista è stato aggiunto il dermografo per micropigmentazione, un apparecchio che permette di eseguire i disegni sulla pelle utilizzati per correggere inestetismi e per migliorare l'immagine estetica (es. per coprire cicatrici). Ma il dermografo per micropigmentazione è parente stretto degli apparecchi per tatuaggi. Pertanto sembrerebbe che anche i locali dove svolgono l'attività i tatuatori sono da considerare locali estetici e di conseguenza assimilati a locali medici. Tutto ruota intorno alla definizione di locale per trattamenti estetici (in breve locale estetico). Prima ipotesi: un locale per trattamenti estetici è un locale dove svolge la propria attività un estetista (abilitato ai sensi della legge 1/ 90). Un tatuatore non è un estetista, dunque i locali per tatuaggi non sono locali estetici. Seconda ipotesi: un locale per trattamenti estetici è un locale dove si svolgono attività che influiscono sull'estetica delle persone e anche degli animali. Un tatuatore influisce sull'estetica e dunque il luogo in cui svolge la propria attività è un locale estetico. A sostegno di questa seconda tesi, la considerazione che il pericolo deriva dal tipo di apparecchio elettrico in contatto con il paziente/cliente. A volte, il nodo è sciolto dall'Autorità locale la quale decide, che i locali per tatuatori sono locali estetici, come ad esempio in Veneto o in Trentino una circolare stabilisce che: "Nei locali ove si svolgono le attività di tatuaggio o piercing, gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alle norme tecniche di settore previste per i locali ad uso estetico e ciò deve essere espressamente menzionato nella dichiarazione di conformità" oppure il Comune di Fabriano che per i tatuatori richiede "Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico (DM 37/2008) e rispondenza dell'impianto elettrico alla norma CEI 64-8/7 V2 sez.10 (locali ad uso medico – compresi locali ad uso estetico)".
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